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Per l’esercizio del diritto alla fruizione delle agevolazioni “prima casa”, il bene acquistato non deve essere necessariamente destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.

Premesso che l'applicazione delle agevolazioni non riguarda unicamente gli atti di compravendita e, quindi, i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso, ma si estende anche a tutti quegli atti che implicano il solo acquisto della nuda proprietà, del diritto di abitazione, dell’uso e dell’usufrutto e premesso che il primo indispensabile requisito è che l’acquisto attenga una casa di abitazione “NON DI LUSSO” ( è naturalmente possibile accertare che l’immobile non sia di lusso riferendosi ai parametri fissati dal Ministero dei Lavori Pubblici con il decreto del 2 agosto 1969 ), per l’accesso ai benefici occorrerà il rispetto delle seguenti condizioni:

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